Piero Ciottoli

Nulla vieta di locare una parte dell’unità abitativa di proprietà: il contratto di locazione sarà integrato da una clausola in cui, oltre ad indicare città, via, civico ed interno dell’appartamento locato, in riferimento ad una piantina allegata, verranno indicati gli spazi esclusivi locati al conduttore nonché gli eventuali spazi comuni (ad esempio i servizi igienici e la cucina).

Il locatore e le persone che trasferiranno la propria residenza nell’unità abitativa condivisa preciseranno all’ufficiale d’anagrafe, negli appositi moduli previsti per il cambio di residenza, che non sussistono legami di parentela, affinità o affettivi fra i conviventi: in questo modo si formeranno famiglie anagrafiche distinte e distinti nuclei familiari ai fini ISEE.

Ai fini ISEE, pertanto, redditi e patrimoni fra locatore e conduttore resteranno distinti.

Tuttavia il locatore dovrà pagare le tasse sul reddito di locazione percepito. Mantenendo la residenza nell’appartamento locato, invece, il locatore potrà evitare di pagare l’IMU.

Al conduttore il locatore deve consegnare l’attestazione di prestazione energetica (APE) e il contratto di locazione, da registrare presso Agenzia delle Entrate, deve contenere, in particolare, la dichiarazione del conduttore di aver ricevuto tale attestazione.


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