Tullio Solinas

In base all’articolo 230 bis del codice civile, il familiare (coadiuvante) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il coadiuvante familiare può essere inquadrato con un rapporto di lavoro subordinato (di cui all’articolo 2214 del codice civile), dal contratto di società (di cui all’articolo 2251 del codice civile) oppure dall’associazione in partecipazione (di cui all’articolo 2549 del codice civile).

Per quel che attiene la maggiorazione per l’assegno unico universale, la norma è chiara: nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, é prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40 mila euro la maggiorazione non spetta.

Pertanto i genitori, di cui uno lavoratore dipendente e l’altro coadiuvante di impresa familiare, potranno fruire della maggiorazione di cui all’articolo 4 comma 8 del decreto legislativo 241/2021 se, e solo se, il coadiuvante familiare è stato inquadrato con contratto di lavoro subordinato. Da ricordare, inoltre, che la maggiorazione si applica se si hanno più di due figli o per figli non autosufficienti e disabili.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.