In linea generale la liberatoria, così com’è stata redatta, andrà sicuramente bene per le Centrali Rischi private (SIC) quali CRIF, CTC, Experian, Assilea, se lo scopo è quello di aggiornare la posizione debitoria censita ed ottenerne la cancellazione automatica decorsi 36 mesi dall’intervenuta regolarizzazione.
Suggeriamo, invece, di monitorare l’evolversi della sofferenze censita nella Centrale Rischi (CR) pubblica della Banca d’Italia: talvolta i signori che gestiscono la CR sono stati eccessivamente fiscali, pretendendo, per l’aggiornamento dei dati detenuti in archivio, che la liberatoria loro trasmessa contenesse un esplicito riferimento all’articolo 1236 del codice civile, in base al quale il creditore dichiara esplicitamente di rinunciare al credito residuo, ovvero alla differenza fra il debito originario e quanto effettivamente pagato dal debitore inadempiente con l’accordo transattivo a saldo stralcio.
I signori gestori della CR sono stati più volte smentiti, nella loro pretesa, dai giudici della Corte di cassazione, che hanno ritenuto sufficienti formule del tipo “nient’altro avremo a pretendere”: tuttavia, ricordando il vecchio adagio secondo il quale il lupo spesso perde il pelo ma non il vizio, meglio controllare che la posizione in CR Banca d’Italia venga adeguatamente aggiornata.
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