Ludmilla Karadzic

Viste le scarse informazioni di cui disponiamo, possiamo solo immaginare che, per quel che attiene il mittente, si tratti di una società che abbia acquistato il credito della finanziaria erogatrice del prestito oppure che sia stata incaricata da quest’ultima a gestire la fase stragiudiziale per il recupero del credito.

In entrambi i casi il contratto di prestito a cui far riferimento è sempre quello sottoscritto, a suo tempo, dal debitore inadempiente il quale, fra l’altro, si impegna ad aggiornare tempestivamente il creditore su eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello stabilito per le comunicazioni fra le parti (si tratta di clausole standard dei contratti di prestito).

Se così stanno le cose, non aver ritirato la raccomandata inoltrata all’indirizzo fornito dal debitore in sede di perfezionamento del contratto di finanziamento, è stato perfettamente inutile e dannoso, in quanto non consente al debitore stesso di conoscere le prossime mosse della controparte.


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