Il concetto è semplice: in occasione del pignoramento del quinto della pensione, il giudice assegna l’intero importo azionato mediante trattenuta mensile, e tale modalità di riscossione coattiva continua fino all’estinzione del credito azionato o al decesso del pensionato.
Cosicché l’importo eventualmente residuale del credito insoddisfatto non è noto a priori.
Ne consegue che, dopo un pignoramento della pensione, non è quantificabile un credito residuo certo e quindi il creditore, non potrebbe avviare azione esecutiva di pignoramento del conto corrente basandola su un credito incerto.
Invece, se il creditore avvia dapprima un’azione esecutiva di pignoramento del conto corrente del pensionato inadempiente, il giudice assegnerà il saldo di conto corrente al creditore fino a soddisfazione del credito azionato, e quindi, il creditore, al momento dell’assegnazione, sarà in grado di ritenersi soddisfatto oppure sarà in condizione di conoscere l’importo residuo esatto di quanto gli è ancora dovuto e potrà così pretendere la restituzione dell’importo residuo del credito con un’altra azione esecutiva finalizzata al pignoramento, presso l’INPS, del quinto della pensione eccedente il minimo vitale.
Per farla breve, nel caso qui esposto, la pratica può dirsi chiusa.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.