Paolo Rastelli

L’articolo 1, comma 641 della legge 147/2013 stabilisce che ll presupposto della TARI (TAssa RIfiuti) é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Quindi, al pagamento della TARI è tenuto l’inquilino qualora esista un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (di durata superiore ai sei mesi). Il proprietario dell’immobile locato non assume il ruolo di coobbligato solidale nel periodo in cui l’unità abitativa risulta regolarmente locata.

E’ irrilevante che l’inquilino obbligato al pagamento della TARI, non abbia trasferito la propria residenza nell’unità abitativa occupata: egli avrebbe dovuto comunicare, agli uffici preposti alla riscossione della TARI nel Comune in cui è ubicato l’immobile locato, l’inizio occupazione per evitare successive sanzioni, interessi e maggiorazioni, oltre al pagamento della tassa dovuta negli ultimi sei anni decorrenti, a ritroso, dalla data in cui è stato consegnato l’accertamento alle Poste per la notifica al debitore inadempiente.


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