L’articolo 60 (incompatibilità) della legge 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro (quali snc, srl, sas eccetera).
Quindi, l’impiegato pubblico può detenere senz’altro l’intero pacchetto delle quote di capitale relative ad una società a responsabilità limitata, ma non può assumere incarichi (tipo amministratore o socio collaboratore) all’interno di essa.
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