Genny Manfredi

Il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) non è determinato dal reddito percepito nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda per ottenere gli arretrati, come avviene per la DSU/ISEE: redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al primo luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. In altre parole, per gli assegni familiari per il nucleo familiare arretrati di competenza 2021, banno indicati i redditi IRPEF percepiti dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021. Per gli assegni familiari arretrati a cui ha diritto il nucleo familiare per l’anno di competenza 2022, banno indicati i redditi IRPEF percepiti dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022.

Ma i redditi percepiti da chi? Dagli appartenenti al medesimo nucleo familiare. A questo proposito va ricordato che anche un soggetto convivente, non coniugato, può far parte del nucleo familiare del compagno (dipende dallo stato di famiglia). In altre parole, per gli assegni familiari 2021, potrebbero dover essere indicati i redditi percepiti dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021 percepiti da tutti i soggetti inclusi nello stato di famiglia (compagno e compagna convivente).

Il consiglio, poichè sembra non esser chiaro al richiedente il concetto di nucleo familiare, è quello di recarsi presso un CAF per l’assistenza nella compilazione della domanda per ottenere gli arretrati ANF.


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