Annapaola Ferri

Ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione netta può essere pignorata per il 20% della parte eccedente il minimo vitale (pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà): in pratica la pensione netta percepita del pensionato debitore inadempiente, può essere pignorata per il 20% della parte che eccede i 690 euro.

In sintesi, se il pensionato percepisce 900 euro, al netto degli oneri fiscali, la trattenuta sarà pari al 20/100 (900 – 690) euro = 42 euro circa

Naturalmente la speranza è che il creditore abbia rinunciato al prelievo: tuttavia è anche possibile che la burocrazia dell’INPS ci metta qualche mese per adempiere all’atto di pignoramento.

L’articolo 481 del codice di procedura civile, stabilisce che il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notifica, non è iniziata l’esecuzione.

In ogni caso, al debitore deve essere notificato un nuovo atto di pignoramento qualora il creditore volesse pignorare il conto corrente (nella fattispecie, il terzo sarebbe la banca) o un immobile di proprietà del debitore.


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