Giorgio Valli

L’articolo 19, comma 1, del Testo Unico delle Imposte di Registro (TUR) stabilisce che l’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse é stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

Poiché la riduzione del canone di locazione rappresenta, per il locatore, un evento che dà luogo ad una rideterminazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), sarebbe stato necessario registrare l’accordo entro venti giorni dalla data del suo perfezionamento.

Pertanto, la dichiarazione dei redditi 2016 (anno di imposta 2015) non avrebbe potuto tener conto della riduzione del canone di locazione sancita in base ad un accordo registrato tardivamente.


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