Marzia Ciunfrini

Nell’eventualità in cui un socio venga a mancare, il rapporto sociale di cui era parte attiva non si trasmette automaticamente ai suoi eredi, in quanto trattasi pur sempre di un rapporto in cui la fiducia svolge un ruolo fondamentale.

Per tale motivo ai soci superstiti, la legge accorda tre soluzioni differenti in seguito al decesso di uno di loro, ovvero:
– liquidare la quota agli eredi e continuare l’attività sociale;
– sciogliere la società, qualora ad esempio reputassero fondamentale l’apporto del de cuius;
– decidere di continuare l’attività con gli eredi.

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario costituisce accettazione dell’eredità, seppure con essa si esclude la confusione fra il patrimonio del de cuius ed il patrimonio del chiamato che accetta l’eredità beneficiata. In altre parole il chiamato all’eredità che accette con beneficio di inventario è già un erede. Non bisogna attendere quei 5 anni a cui lei fa oscuro riferimento.

Insomma, può liquidare agli eredi il valore delle quote sociali intestate al socio deceduto e proseguire l’attività. Provi a cambiare avvocato o a descrivere meglio gli eventi che l’hanno coinvolta.


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