Annapaola Ferri

Si tratta, in pratica, dell’ultima opzione indicata alla fine del post referenziato, laddove il terzo acquista (per donazione) un immobile gravato da diritti di abitazione: la proprietaria della casa (la madre del debitore) dapprima costituisce diritto di abitazione nell’immobile a favore di se stessa, del figlio e della nipote e successivamente aliena, con donazione, la casa gravata dai diritti appena costituiti al terzo.

Sia chiaro, com’è configurato il diritto d’abitazione: se il beneficiario sposta la residenza o cambia domicilio, anche per un breve periodo, perde il diritto di cui dispone. Inoltre, 1uesta opzione è fattibile sempre che sulla casa non sia stata iscritta ipoteca da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel rispetto delle condizioni appena sopra indicate, il figlio erede sarebbe stato deprivato della quota di legittima a lui spettante: ma il creditore non potrebbe agire ex articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Infatti, la rinuncia al diritto di abitazione del debitore, obbligatoria per poter procedere con azione di riduzione della donazione effettuata al terzo, può essere esercitata esclusivamente dal titolare del diritto di abitazione, come raccontato qui.


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