Roberto Petrella

Cominciamo innanzitutto col chiarire che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dipende unicamente dal nucleo familiare di chi richiede l’ISEE e dal beneficiario (nella fattispecie un minorenne), ma non è in alcun modo correlato alla tipologia del beneficio a cui si intenderebbe accedere (nella fattispecie l’assegno universale per il figlio minore).

Nella situazione esposta, il padre del beneficiario minore, poiché versa assegno periodico di mantenimento a favore del figlio in affido condiviso, è escluso dal nucleo familiare del figlio. Naturalmente, partiamo dal presupposto che il padre del bambino in affido condiviso possa dimostrare, con gli attestati di accredito di bonifico bancario, il mantenimento periodico. Oppure che la madre possa dimostrare di aver ricevuto l’assegno di mantenimento periodico, attraverso, ad esempio, l’esibizione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui il mantenimento è stato erogato dal padre.

Ferme le condizioni appena indicate, e ipotizzato che l’attuale compagno convivente della ragazza madre sia elencato nel medesimo stato di famiglia della ragazza madre, il nucleo familiare di riferimento della ragazza madre richiedente ISEE sarà formato dalla madre richiedente stessa, dal compagno attuale e dal bambino in affido condiviso. Tanto premesso l’ISEE del nucleo familiare sarà influenzato dal reddito percepito e dall’eventuale patrimonio detenuto dall’attuale compagno convivente.

Ricordiamo che due soggetti residenti nella medesima unità abitativa (ovvero conviventi), fra i quali non intercorrono vincoli di parentela o affinità, oppure rapporti affettivi esplicitamente dichiarati, possono avere stati di famiglia diversi (e, generalmente, appartenere a nuclei familiari diversi).


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