Carla Benvenuto

Anche se il bene immobile è stato acquistato all’asta con denaro proprio del coniuge non debitore e se il regime patrimoniale adottato con il matrimonio è stato quello di comunione dei beni, qualche rischio ci sarebbe.

Infatti, l’articolo 190 del codice civile stabilisce che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Tuttavia, è chiaro che, nella fattispecie, il regime legale matrimoniale è quello di separazione dei beni, dal momento che, ai sensi dell’articolo 579 del codice di procedura civile, il coniuge in comunione dei beni non avrebbe potuto acquistare all’asta il bene immobile pignorato al marito.


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