Ornella De Bellis

La risposta al (lungo) quesito è assai semplice: bisogna versare al creditore avente diritto (quello originario o il cessionario) l’intero importo a debito di euro 2640 (al netto di eventuali interessi moratori pretesi dal creditore), e poi attendere il decorso di 36 mesi per vedere scomparire la posizione censita anche dallo storico: non esiste un metodo più rapido per sanare la posizione debitoria in sofferenza censita nella Centrale Rischi Bankitalia – dopo la regolarizzazione del debito, si deve sostare in purgatorio par tre anni, durante i quali gli operatori (i funzionari degli Istituti di credito preposti alla valutazione del merito creditizio del richiedente il prestito) potranno visualizzare l’evoluzione storica dell’avvenuto rimborso.

Qualora si raggiungesse con il creditore un accordo transattivo a saldo stralcio, bisogna ottenere la dichiarazione di rinuncia del creditore alla differenza fra importo originario a debito (2640 euro) ed importo transato ex articolo 1236 del codice civile. Altrimenti, se lo sconto superasse i 250 euro, la segnalazione a sofferenza continuerà ad essere rinnovata mensilmente.

Inutile richiamare i provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali: il Codice Deontologico non si applica alla Centrale Rischi pubblica della Banca d’Italia, ma solo ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati, quali Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), Consorzio di Tutela del Credito (CTC), Experian, Cerved, Assilea e simili.

La prescrizione del diritto di esigere il rimborso del credito vantato interviene dopo dieci anni, salvo eventuali comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione notificate, anche per compiuta giacenza, al debitore con raccomandata AR.

Riepilogando: si viene censiti nella Centrale Rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia quando il credito non rimborsato, erogato da una banca o da una finanziaria, vigilata dal nostro Istituto Centrale di Vigilanza (che un tempo fu anche di emissione) viene classificato a sofferenza (un credito è a sofferenza quando il creditore – in modo autonomo, insindacabile ed unilaterale, in base a propri criteri di valutazione, ritiene che il debitore non sia più in grado di rimborsare il dovuto) e di importo non inferiore a 250 euro.

La banca o la finanziaria creditrice non è più obbligata a segnalare mensilmente alla CR il debitore inadempiente solo quando:

– il debito risulta completamente estinto oppure l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione per i crediti classificati a sofferenza, soglia che come abbiamo già accennato è pari a 250 euro;

– il credito in sofferenza viene ceduto ad una società specializzata nella gestione di crediti cosiddetti “deteriorati” o Non Performing Loans (NPL). Ciò comporta l’appostazione a perdita nel bilancio della creditrice cedente della differenza fra l’importo originario del credito erogato e l’importo pagato dalla cessionaria per acquisire il credito stesso (Perdita da cessione).

In caso di cessione, quindi, la cessionaria continuerà a segnalare il credito a sofferenza che comparirà nella sezione SOFFERENZE del prospetto presente in Centrale Rischi. Nella sezione INFORMATIVA dello stesso prospetto, invece, sarà riportato uno storico che riassume informazioni relative della posizione ceduta: in pratica la perdita da cessione accusata dall’intermediario (banca o finanziaria) cedente.

Se nella sezione informativa è presente un solo record della categoria “Sofferenze – crediti passati a perdita” la differenza fra l’importo indicato a sofferenza e la perdita da cessione accusata dal cedente rappresenta il costo di acquisto del credito.

Naturalmente, l’importo che il debitore inadempiente è obbligato versare al creditore per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia resta quello effettivamente non rimborsato (salvo il perfezionamento di un accordo transattivo a saldo stralcio fra le parti) risultando completamente irrilevante per il debitore il prezzo eventuale di cessione del credito insoddisfatto.


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