Al momento della risoluzione consensuale del contratto di leasing le cambiali avrebbero dovuto essere restituite: a meno che esse non siano state emesse a garanzia di canoni di leasing comunque scaduti e non corrisposti oppure a titolo di risarcimento per i danni subiti dai beni concessi in leasing e restituiti dall’utilizzatore.
La cambiale scaduta e non protestata costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva dell’importo facciale a carico degli avallanti. Al precetto, in caso di mancato adempimento, seguirà il pignoramento e l’espropriazione dei beni detenuti o dei redditi percepiti dall’avallante. Siamo in una fase conseguente all’accertato mancato pagamento della cambiale in scadenza, ovvero successiva alla presentazione del titolo cambiario presso la banca indicata nel frontespizio.
In pratica, sembra, da quanto qui riportato, che il contratto di leasing sia stato risolto, ma il detentore delle cambiali (il concedente) ritenga di essere ancora creditore dei soci della srl alla quale i beni sono stati concessi in leasing. Peraltro si può considerare il precetto, se non gravato da spese legali e di notifica, come avviso di scadenza della cambiale.
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