Ludmilla Karadzic

L’immobile ceduto alla ex compagna del mutuatario risulta gravato da ipoteca a favore del creditore mutuante a copertura del rischio di omesso pagamento delle rate del prestito (non essendo stato il mutuo ipotecario estinto prima della cessione): è evidente allora, che qualora il mutuatario non riuscisse ad onorare le scadenze fissate dal piano di ammortamento del prestito ipotecario, il creditore comunicherà la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) e verosimilmente, avvierà le procedure di pignoramento ed espropriazione dell’immobile ipotecato.

L’ex compagna che ha acquistato il 50% dell’immobile ipotecato (ammesso che anche la propria quota di possesso non risultasse gravata da vincolo ipotecario) avrebbe dovuto chiedere l’estinzione del mutuo prima di sottoscriverne la compravendita: non avendolo fatto, si assume il rischio derivante dall’eventuale omesso pagamento delle rate del mutuo da parte del venditore.

L’eventuale differenza a debito fra ricavato della vendita all’asta e importo residuo del mutuo andrà posta a carico del mutuatario.


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