Paolo Rastelli

Purtroppo, è scaduto il 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

Secondo noi c’è poco da fare: rivolgendosi ad un avvocato rischia solo di aggravare il debito con la parcella dell’azzeccagarbugli: l’unica strada percorribile ci sembra quella di chiedere la rateizzazione delle due cartelle esattoriali in sospeso e pagare le rate fino a quando la situazione non si sblocca.

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive; alla prossima verifica ex articolo 48 bis del DPR 602/1973, dopo la rateizzazione delle cartelle esattoriali e il pagamento delle prime rate, non risulteranno inadempimenti e il pagamento della NASpI anticipata potrà essere sbloccata.

Insomma, una cartella esattoriale di 17 mila euro, con un piano di rateizzazione in corso non decaduto, non costituisce un inadempimento per il debitore titolare. Peraltro, lo stesso articolo 48 bis del DPR 602/1973 specifica che la verifica non si applica al debitore che abbia ottenuto la dilazione del debito.


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