Ludmilla Karadzic

Quella che lei indica come società privata è, in realtà, una concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi locali a cui si è affidato il Comune in cui è ubicato il terreno di sua proprietà (altro significato non sapremmo dare alla presa di possesso da parte di terzi). L’ingiunzione di pagamento a cui lei si riferisce è una ingiunzione fiscale: non pagando l’importo ingiunto entro 60 giorni dalla notifica e non presentando ricorso al giudice competente negli stessi termini temporali, il debitore inadempiente potrebbe essere soggetto ad un pignoramento della pensione presso l’INPS o del conto corrente presso la banca con cui è stato instaurato il rapporto.

Nel caso di pignoramento del conto corrente (ovvero di un pignoramento presso terzi, laddove il terzo pignorato è la banca), l’ultimo accredito della pensione (fino ad un massimo pari a tre volte l’assegno sociale, ovvero 1380 euro circa) potrebbe essere prelevato dal debitore sottoposto ad azione esecutiva, recandosi presso la filiale della banca ove è intrattenuto il rapporto di conto corrente (il debitore non potrà utilizzare autonomamente le funzionalità di conto corrente online o i prelievi bancomat). Il resto del saldo andrebbe a rimborsare il credito azionato insoddisfatto.

Nel caso di pignoramento della pensione (ovvero di un pignoramento presso terzi, laddove il terzo pignorato è l’INPS), tenendo conto del minimo vitale (attualmente pari a circa 690 euro) nonché all’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione del debitore inadempiente potrebbe essere pignorata per il quinto dell’importo eccedente il minimo vitale, ovvero, nella fattispecie, per circa 82 euro al mese: sarà il giudice a stabilire nel decreto di assegnazione se la trattenuta dovrà essere effettuata per dodici o tredici mensilità. In questa ultima ipotesi a dicembre l’INPS potrebbe trattenere circa 164 euro.


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