L’articolo 494 del codice civile stabilisce che dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.
In tema di eredità beneficiata l’onere della prova dell’occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all’eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio (in genere il creditore), dovendo la buona fede dell’erede essere presunta sino a prova contraria (Corte di cassazione, sentenza 24171/2013).
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