Carla Benvenuto

La cambiale è un titolo di credito che contiene una promessa unilaterale di pagamento del debitore: il pagamento alla scadenza della cambiale non può essere vincolato da eventuali altri impegni pattuiti fra beneficiario e traente (il soggetto che ha emesso la cambiale) a meno che non esista un contratto che condizioni il pagamento delle cambiali al verificarsi di un determinato evento (ad esempio la vendita del veicolo concesso in leasing e successivamente restituito).

In tale ipotesi, tuttavia, la cambiale dovrà essere non trasferibile (non all’ordine), comunque dovrà essere pagata alla scadenza, salvo poi citare in tribunale il beneficiario che ha violato la clausole contrattuali.

La cambiale non pagata verrà protestata e quindi gli avallanti che non hanno provveduto ad onorare l’impegno assunto, verranno censiti nel Registro Informatico dei Protesti. La banca beneficiaria, inoltre potrà aggredire il patrimonio dell’avallante che riterrà più rispondente al recupero del proprio credito.


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