DOMANDA
In riferimento a questa discussione chiedo: la formula indicata per determinare la quota per piano di ogni singolo appartamento andrebbe determinata dividendo la sommatoria dei piani anziché, come leggo, moltiplicandola? (Nell’esempio riportato dall’autore c’è la moltiplicazione per 10;dovrebbe invece essere diviso 10?)
Seconda richiesta di precisazione: leggo … la S/2 dovrà essere ripartita in proporzione ai millesimi esclusivamente afferenti alla scala condominiale da tinteggiare.
L’autore dell’articolo intende dire che si deve procedere al calcolo dei millesimi della sola scala in questione e con essi si procede al calcolo da imputare ad ogni appartamento?
Oppure si devono usare i millesimi di ciascun appartamento della scala in questione ma che sono stati generati dal calcolo generale fatto su tutte le scale dell’intero edificio?
Grazie della cortese risposta.
RISPOSTA
Facciamo il punto della situazione: il codice civile (articolo 1123) stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. E che, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Quindi appare pacifico che a contribuire alle spese di tinteggiatura della scala saranno chiamati esclusivamente i condomini proprietari delle unità abitative afferenti alla scala da tinteggiare.
Nella fattispecie, poi, il regolamento adottato dal condominio prevede che solo metà della spesa di tinteggiatura della scala sia ripartita in proporzione ai millesimi di proprietà (rispetto ai millesimi complessivi dei condomini afferenti la scala da tinteggiare), mentre l’altra metà dovrà essere ripartita con il criterio proporzionale dei piani.
Tale criterio prevede che un condomino con unità abitativa al terzo piano, contribuisca con tre quote, un condomino al secondo piano contribuisca con due quote, un condomino con unità abitativa al primo piano (o piano terra) contribuisca con una quota.
In pratica, generalizzando, il condomino con unità abitativa al piano n contribuirà con n quote.
Per quanto riguarda il numero di quote NQ con cui deve essere ripartita la spesa avremo:
NQ = UAP (n + n-2 + n-3 + …. + 1) dove UAP sono le unità abitative per pianerottolo.
Volendo fare un esempio in una scala dove i pani sono 3 ed il numero di appartamenti per pianerottolo 2, il numero delle quote NQ è dato da 2 * (3 + 2 + 1) = 12.
Se, sempre per fare un esempio, metà della spesa da ripartire con il metodo proporzionale dei pani è 12 euro, la quota sarà pari ad 1 euro.
Ed allora ciascuno dei due condomini al terzo piano pagherà 3 euro (totale per pianerottolo 6 euro), ciascuno dei condomini al secondo piano verserà 2 euro (totale per pianerottolo 4 euro), mentre ciascuno dei condomini al primo piano (o a piano terra) verserà un euro (totale per pianerottolo 2 euro).
Questo è tutto.
31 Ottobre 2021 - Tullio Solinas
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