Piero Ciottoli

In soccorso degli eredi (condividenti, cioè che stanno dividendo un bene ricevuto in comunione con altri) non debitori che sulla proprietà ereditata, indivisa ed in corso di divisione ereditaria hanno avuto la spiacevole sorpresa di rilevare l’esistenza di due iscrizioni ipotecarie a garanzia dei crediti erogati ad altrettanti specifici eredi, interviene l’articolo 2825 del codice civile, in virtù del quale, l’ipoteca costituita sulla propria quota (astratta ndr) da uno dei partecipanti alla comunione (ereditaria ndr) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

In altre parole, dopo la divisione ereditaria le ipoteche graveranno esclusivamente sulle porzioni, del bene precedentemente indiviso, assegnate ai due debitori ipotecari.


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