L’articolo 187 comma 8 del Codice della Strada (CdS) stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il conducente è soggetto a sanzioni amministrative ed accessorie. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 del Codice della Strada..
Purtroppo, i moduli sul quale vengono redatti i verbali sono numerati, per cui i Carabinieri, esibendo le matrici dei due moduli immediatamente precedente ed immediatamente successivo al verbale di cui si discute, possono facilmente dimostrare che l’anno riportato, diverso dal 2021, è frutto di un mero errore materiale, con la conseguenza che la sanzione amministrativa irrogata e le sanzioni accessorie comminate dal Prefetto (sospensione della patente) sono perfettamente valide.
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