La pensione di invalidità civile ha natura di sussidio e, come tale, non è pignorabile: in regime di comunione dei beni, anche senza firma di garanzia, il coniuge non debitore è obbligato al rimborso di almeno il 50% del credito insoddisfatto.
Ai sensi dell’articolo 190 del codice civile, infatti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi (nella fattispecie la pensione spettante alla consorte del debitore), nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Con tale articolo si prevede insomma una responsabilità sussidiaria dei beni personali, disponendosi che i creditori possano agire solo per la metà del credito verso il coniuge non debitore, dopo aver invano tentato di sottoporre ad azione esecutiva fruttuosa il coniuge che ha sottoscritto il contratto di prestito.
Concludendo: la pensione di invalidità non è pignorabile. la pensione del coniuge non debitore e non garante del prestito insoddisfatto, potrà essere pignorata per rimborsare la metà del credito concesso al coniuge debitore inadempiente.
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