Lilla De Angelis

Il diritto del creditore a riscuotere l’importo accertato con il decreto ingiuntivo si prescrive dopo dieci anni dalla data dell’atto giudiziale.

Bisogna però porre la dovuta attenzione alle eventuali comunicazioni interruttive dei termini prescrittivi notificate al debitore dal creditore originario o dai suoi eredi.

Per fare un esempio, se il debitore emigrato all’estero si è iscritto immediatamente all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE) il creditore avrebbe dovuto notificare la comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione alla residenza estera del debitore, magari attraverso le autorità consolari.

Se, invece, il debitore non si è mai iscritto o si è iscritto in ritardo all’AIRE, allora la comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione potrebbe essere stata correttamente notificata all’ultima residenza del debitore in territorio italiano.

Per cui il credito potrebbe essere ancora non prescritto all’insaputa del debitore.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, per gli eredi del creditore sarebbe complicato (anche se non impossibile) espropriare l’immobile situato all’estero di proprietà del debitore, per cui credo (ma potrei sbagliare) che accetterebbero di buon grado l’estinzione a rate di quanto è loro dovuto.


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