Marzia Ciunfrini

L’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 74/2000 (legge sui reati tributari) stabilisce che, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato è stato commessa ed è agli atti e tenga comunque conto che l’Agenzia delle Entrate può pignorare ed espropriare l’immobile donato ex articolo 2929 bis o ex articolo 2901 del codice civile, anche se il debitore non sciogliesse la donazione per mutuo consenso.

In altre parole l’eventuale scioglimento della donazione per mutuo consenso è irrilevante sia per l’espropriazione e la vendita all’asta dell’immobile donato dal debitore esattoriale al figlio sia per la concessione di circostanze attenuanti.


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