Ornella De Bellis

Una volta che il credito in sofferenza viene ceduto ad una società terza (cessionaria), specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati (anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, definiti come Non Performing Loans o NPL – Operazioni finanziarie che producono i famigerati crediti subprime), il creditore originario (cedente) iscrive a perdita in bilancio l’importo in sofferenza al netto del ricavo della cessione e cessa la segnalazione mensile del credito in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, mentre la società cessionaria (che ha acquistato il credito) comincerà a segnalare mensilmente il credito censito in sofferenza fino alla regolarizzazione della posizione da parte del debitore (o ad una ulteriore cessione effettuata a sua volta).

Il debitore se vorrà oscurare (cioè rendere invisibili a chicchessia, dopo che siano trascorsi tre anni dalla regolarizzazione del credito in sofferenza) la posizione censita in CR, sarà obbligato per l’intero importo I censito in sofferenza, dal momento che l’iscrizione a perdita nel bilancio della cedente di un importo X non riduce l’obbligo del debitore al rimborso di una somma pari alla differenza fra I ed X.


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