Marzia Ciunfrini

Prima di discutere dei diritti successori della strada demaniale, bisognerà verificare se al momento dell’acquisto del fondo attraversato dal bene demaniale, questo fosse già stato acquisito alla proprietà del venditore. Per il semplice motivo che non si può vendere ciò di cui non si è proprietari.

Solo se la strada, già sdemanializzata, fosse stata inclusa negli atti di compravendita del 1960 si dovrebbe esaminare l’atto di donazione del 1999 per verificare l’effettiva volontà del donante, dal momento che si assume la strada ex demaniale non essere stata esplicitamente referenziata nei beni oggetto di donazione: l’alternativa è quella di vedere ripartita la proprietà della strada in quote ai vari eredi del defunto.

Peraltro, come è noto, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. In pratica, la proprietà di un bene demaniale può essere trasferita ad un un terzo solo attraverso una procedura di sdemanializzazione: essa può essere dichiarata mediante atto ad hoc oppure determinarsi per comportamenti concludenti che dimostrino il venir meno dell’interesse pubblico su un bene da parte dello Stato o altro ente pubblico (in questo caso si parla di sdemanializzazione tacita).

Pertanto se la procedura di sdemanializzazione non fosse stata già conclusa nel 1960, volendo, toccherà a lei o all’acquirente dei terreni attraversati dalla strada portarla a termine.


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