Successione di un bene in corso di sdemanializzazione al momento dell’acquisto da parte del de cuius


I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi





Mio padre nel 1999 ha effettuato donazione dei propri immobili, terreni agricoli, al sottoscritto e mia sorella: nell’atto notarile venne presentato l’atto di acquisto di questi immobili del 1960, attribuendo a pari quote due estensioni di terreno non collegati tra loro e distinti da foglio catastale e particelle.

I terreni a me attribuiti sono formati in unica estensione da due particelle attraversate da una strada invisibile poiché in disuso da prima dell’acquisto degli immobili nel 1960, già in via di sdemanializzazione, di fatto però mai avvenuta. Ora, dovendo il sottoscritto vendere i detti terreni, mi è stato fatto notare il particolare della strada cui però non risulta nell’atto di donazione del 1999. Il confinante che vuole acquisire i terreni ha proposto di interessarsi di tutto: frazionamento, successione e atto notarile.

Trattandosi di successione la vendita di questa strada entreranno in diritto tutti gli eredi ossia io e mia sorella con divisione dei proventi della vendita? Sebbene volontà paterna era per tutto l’esteso al sottoscritto?

Prima di discutere dei diritti successori della strada demaniale, bisognerà verificare se al momento dell’acquisto del fondo attraversato dal bene demaniale, questo fosse già stato acquisito alla proprietà del venditore. Per il semplice motivo che non si può vendere ciò di cui non si è proprietari.

Solo se la strada, già sdemanializzata, fosse stata inclusa negli atti di compravendita del 1960 si dovrebbe esaminare l’atto di donazione del 1999 per verificare l’effettiva volontà del donante, dal momento che si assume la strada ex demaniale non essere stata esplicitamente referenziata nei beni oggetto di donazione: l’alternativa è quella di vedere ripartita la proprietà della strada in quote ai vari eredi del defunto.

Peraltro, come è noto, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. In pratica, la proprietà di un bene demaniale può essere trasferita ad un un terzo solo attraverso una procedura di sdemanializzazione: essa può essere dichiarata mediante atto ad hoc oppure determinarsi per comportamenti concludenti che dimostrino il venir meno dell’interesse pubblico su un bene da parte dello Stato o altro ente pubblico (in questo caso si parla di sdemanializzazione tacita).

Pertanto se la procedura di sdemanializzazione non fosse stata già conclusa nel 1960, volendo, toccherà a lei o all’acquirente dei terreni attraversati dalla strada portarla a termine.

10 Ottobre 2021 · Marzia Ciunfrini


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