Carla Benvenuto

L’articolo 515 del codice di procedura civile stabilisce che gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

In pratica il creditore potrà espropriare la casa del debitore e se il ricavato delle vendita all’asta dell’immobile appare presumibilmente non sufficiente a coprire il debito assunto, egli potrà espropriare, ad esempio, le celle frigo ed altre attrezzature specifiche del peschereccio, compresi gli arredi necessari alla vita a bordo del personale, fino ad un valore di un quinto del prestito non rimborsato.


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