Marzia Ciunfrini

La domanda di concordato preventivo, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (cassazione sentenza 9935/2015).

Pertanto, non è possibile presentare domanda di ammissione al concordato preventivo quando sia stata già fissata l’udienza prefallimentare.


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