Auguri per le successive sentenze di primo grado in arrivo: tuttavia, fino a quando tutte le sentenze – che riguardano l’annullamento dei contratti di prestito erogati a favore della società fallita (debitrice principale) e/o l’annullamento dei contratti fideiussori in base ai quali lei si è fatto garante a favore dei creditori che hanno erogato prestiti alla debitrice principale – non saranno passate in giudicato, lei rimarrà segnalato come fideiussore di uno o più crediti in sofferenza presso la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia e come tale, non potrà accedere ai benefici previsti dal decreto 23/2020 (cosiddetto decreto Liquidità) che esclude la possibilità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per la PMI qualora il richiedente sia titolare di posizioni classificate come deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 575/2013. O, comunque, classificate in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (articolo 13, comma 1, numero 3, lettera g quater del citato decreto legge)
Ricordiamo, poi, che si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Essa coinvolge, naturalmente, non solo la debitrice principale (la società fallita) ma anche il fideiussore.
Insomma, non è possibile che con la società fallita classificata in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia non risulti esserlo il fideiussore inadempiente.
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