Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – Appostazione a sofferenza di un prestito non rimborsato » La segnalazione del debitore principale e del fideiussore


Appostazione a sofferenza di un prestito non rimborsato: la segnalazione riguarda il debitore principale e il fideiussore eventuale





Sono fideiussore di una società che è fallita tre anni dopo la mia uscita dalla compagine sociale per cessione delle mie quote ad altro soggetto: ho in corso contenziosi, in qualità di fideiussore, con le banche che affidavano la società e ad oggi ho avuto già due sentenze di primo grado a mio favore e le altre due sono in arrivo in quanto ci sono Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) a favore della società per anatocismo degli interessi. Quindi non sarò chiamato a pagare nessun debito.

Ho presentato richiesta ad una banca di usufruire del finanziamento previsto dal decreto ristori, art- 13 comma 1 lettera m del DL 23 DEL 08/04/20, e mi è stato negato perché secondo la banca non ho i requisiti previsti al comma 1 lettera m. Tecnicamente mi considerano soggetto a sofferenza anche se in centrale rischi non ci sono sofferenze a mio carico, ma solo fideiussioni rilasciate che a breve saranno cancellate.

Il testo del decreto prevede al comma 1 lettera g prevede: “Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;”

Domanda: il testo parla di imprese, quindi di soggetto richiedente il finanziamento, secondo voi il fideiussore di società fallita che non risulta essere a sofferenza in centrale rischi, e che per di più può dimostrare che è vittorioso in tutte le cause contro le banche, può essere considerato a sua volta a sofferenza e non aver diritto ai vantaggi del decreto ristori?

Auguri per le successive sentenze di primo grado in arrivo: tuttavia, fino a quando tutte le sentenze – che riguardano l’annullamento dei contratti di prestito erogati a favore della società fallita (debitrice principale) e/o l’annullamento dei contratti fideiussori in base ai quali lei si è fatto garante a favore dei creditori che hanno erogato prestiti alla debitrice principale – non saranno passate in giudicato, lei rimarrà segnalato come fideiussore di uno o più crediti in sofferenza presso la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia e come tale, non potrà accedere ai benefici previsti dal decreto 23/2020 (cosiddetto decreto Liquidità) che esclude la possibilità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per la PMI qualora il richiedente sia titolare di posizioni classificate come deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 575/2013. O, comunque, classificate in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (articolo 13, comma 1, numero 3, lettera g quater del citato decreto legge)

Ricordiamo, poi, che si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Essa coinvolge, naturalmente, non solo la debitrice principale (la società fallita) ma anche il fideiussore.

Insomma, non è possibile che con la società fallita classificata in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia non risulti esserlo il fideiussore inadempiente.

28 Settembre 2021 · Ornella De Bellis


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