Nonna e figlio, nonostante la diffida ad essi destinata, possono liberamente continuare a movimentare il conto corrente di appoggio al deposito titoli associato, essendone cointestatari a firma disgiunta.
Sarà poi onere del nipote rivolgersi al tribunale perché accerti i motivi della diffida, ad esempio, affinché il giudice riconosca che il deposito titoli in questione sia formato da titoli esclusivamente al diffidante riconducibili e decreti, eventualmente, la restituzione delle somme indebitamente distratte (dividendi azionari, interessi obbligazionari, importo equivalente dei titoli eventualmente liquidati) da uno o entrambi i contestatari diffidati (nonna e figlio) a partire dalla data di notifica della diffida. Oppure pretenda che i dividendi azionari e gli interessi obbligazionari maturati ed accreditati sul conto corrente vengano a lui assegnati almeno nella misura di 1/3, accusando gli altri due cointestatari di appropriazione indebita.
Se, invece, la diffida è stata notificata anche alla banca, che ha ritenuto di cautelarsi disponendo il blocco di operatività del conto corrente, allora per sbrogliare la situazione è necessario rivolgersi ad un avvocato che possa agire nelle sedi competenti (Autorità Giudiziaria Ordinaria oppure Arbitro Bancario Finanziario) chiedendo, almeno, che i dividendi azionari e gli interessi obbligazionari vengano ripartiti e accreditati equamente a ciascuno dei tre cointestatari e non necessariamente capitalizzati sul conto corrente.
Di più non si può dire, non essendo state esposte le motivazioni del blocco del conto corrente addotte dal diffidante, né indicati i destinatari della diffida (banca e/o gli altri due cointestatari del conto corrente): in ogni caso gli accordi verbali, evidentemente conclusi fra i tre cointestatari, hanno poca rilevanza giuridica.
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