Marzia Ciunfrini

L’articolo 23 del Codice della Pubblica Amministrazione (CPA) stabilisce che le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Limitatamente a queste tipologie di contenzioso, presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è stato istituito un URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) il cui scopo è quello di aiutare il cittadino che intende proporre un ricorso o difendersi in giudizio personalmente, nei casi previsti dall’art. 23 del Codice della Pubblica Amministrazione (CPA).

Si tratta di strutture che affiancheranno i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) non in possesso della Pec e della firma digitale, nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti.

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