Chiara Nicolai

In caso di licenziamento del debitore cedente, l’azienda tenta di soddisfare la creditrice cessionaria trasferendo quota del TFR del dipendente a favore della creditrice cessionaria stessa, fino al soddisfacimento del debito residuo: qualora ciò non fosse sufficiente, interviene la compagnia di assicurazione che versa alla creditrice cessionaria l’importo necessario a chiudere la posizione relativa al prestito dietro cessione del quinto dello stipendio.

Tuttavia, il più delle volte, la polizza assicurativa stipulata con la cessionaria prevede la rivalsa a carico del debitore: in altre parole la compagnia di assicurazione può pretendere dal dipendente licenziato quanto versato alla creditrice cessionaria.

In tale ipotesi, la compagnia di assicurazione può avviare tutte le azioni esecutive possibili nei confronti del debitore inadempiente (pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente) al fine di riscuotere quanto le è dovuto.

Non sussiste segnalazione dell’eventuale inadempimento alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), perché la segnalazione alla CRIF è riservata alle finanziarie o alle banche creditrici aderenti, non alle compagnie di assicurazione.


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