Il creditore potrà perdere il diritto di pretendere il rimborso del credito insoddisfatto decorso un decennio dall’ultimo prelievo dallo stipendio effettuato a favore del creditore procedente da parte del precedente datore di lavoro: a meno che il creditore non abbia rinnovato il decorso del termine prescrizionale con una raccomandata AR di sollecito del rimborso del residuo o con un tentativo, anche infruttuoso, di pignoramento/espropriazione messo in atto nei confronti del debitore inadempiente.
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