Giovanni Napoletano

Per i piani di rateizzazione in essere con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER – ex Equitalia) al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, la decadenza del beneficio di dilazione interviene dopo il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.

Per quel che riguarda la fornitura di acqua – in base alla normativa afferente la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato redatta a cura di ARERA – agli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale che, in quanto tali, sono ammessi a beneficiare del bonus sociale idrico, in caso di morosità, deve essere garantita la fornitura della quantità essenziale di acqua pari a 50 litri/abitante/giorno.

Per le altre utenze domestiche non residenti, a seguito dell’espletamento delle procedure di sollecito e di costituzione in mora, l’intervento di sospensione della fornitura può essere effettuato solo successivamente:
1) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo
dovuto dall’utente moroso nel corso dell’anno precedente;
2) all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
3) all’invio, da parte del gestore della rete idrica, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.


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