Rosaria Proietti

L’articolo 2037 del codice civile stabilisce che chi ha ricevuto, anche in buona fede, una cosa determinata è tenuto a restituirla: se la cosa è deteriorata per l’utilizzo o è andata distrutta, e colui che l’ha ricevuta era in buona fede (suo figlio), chi l’ha data non ha diritto al risarcimento del danno da deterioramento o distruzione.

Tuttavia, chi ha dato la cosa e ne richiede la restituzione, deve avviare un contenzioso giudiziale e dimostrare la proprietà della cosa in possesso di chi l’ha ricevuta in buona fede.

Il termine prescrizionale del diritto alla restituzione è decennale.

Insomma, qualora anche riuscisse a dimostrare la proprietà della cosa, al tempo della discussione in udienza suo figlio potrebbe argomentare che la cosa non era più adatta all’utilizzo, dal punto di vista funzionale o anche estetico, oppure che si è deteriorata per il continuo utilizzo e per questo motivo è stata smaltita come rifiuto e sostituita da altra. A meno che lei non chieda un accertamento preventivo urgente al giudice, finalizzato ad accertare l’attuale detenzione delle cose da parte di suo figlio nonché l’inventario delle cose e le condizioni delle stesse.


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