L’articolo 480 del codice civile stabilisce che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni: il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione. E’ evidente che con il decorso del termine prescrizionale il chiamato non può più accettare l’eredità e non c’è quindi l’esigenza di una rinuncia espressa.
Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui può essere necessario presentare la rinuncia all’eredità prima del decorso del termine decennale: ad esempio, qualora un creditore intenda agire nei confronti del chiamato debitore che non ha accettato o rinunciato espressamente oppure per soddisfare i crediti vantati nei confronti del de cuius quando il chiamato all’eredità non accetta o rinuncia espressamente. O anche da altri coeredi che vogliono procedere alla divisione ereditaria. In tali ipotesi, interviene a soccorrere il creditore, o il coerede che ha già accettato, l’articolo 481 del codice civile, in base al quale, chiunque vi abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia presentato la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
In pratica, la norma citata evita che chi vi abbia interesse debba attendere fino a dieci anni prima che il chiamato all’eredità sciolga la riserva se accettare o rinunciare.
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