Annapaola Ferri

Non sussistono particolari problemi circa la validità e l’efficacia della donazione a suo figlio di un bene ricevuto in dono dalla genitrice ancora in vita, se non legati a questioni già esistenti al momento della prima donazione, quali la possibile richiesta di riduzione dell’eredità in tema di successione (dopo il decesso della donante) o l’eventuale azione revocatoria dell’atto di donazione avviata dai creditori di sua madre antecedenti alla donazione (articolo 2901 del Codice Civile).

Per quel che riguarda la prima donazione (la madre al figlio) potrebbero sussistere questioni di inadempimento del primo donatario in caso di donazione modale (articolo 793 del codice civile, che, naturalmente, renderebbero nulla la seconda donazione (quella dal figlio al nipote del primo donante).

La donazione, infatti, potrebbe essere gravata da un onere a carico del donatario il quale sarebbe tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Se questo non è il suo caso, può stare tranquillo.

Qualora il donante ed il donatario intendessero, comunque, rendere inefficace la donazione con rientro del cespite, a suo tempo donato, nel patrimonio del donante, esiste l’istituto della risoluzione della donazione mediante mutuo consenso

Con riguardo al contratto di donazione, con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante: in pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell’originario proprietario.


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