Abbiamo già ampiamente discusso le problematiche relative alla rinuncia all’eredità e al diritto di enfiteusi del defunto in questo articolo, al quale rimandiamo.
Ribadiamo che, a nostro parere, il diritto di enfiteusi sia trasmissibile per successione ereditaria: se tale diritto si trasmette per successione, anche i fabbricati costruiti sul fondo concessi in enfiteusi possono essere affrancati dall’enfiteuta erede (diventando beni liberamente collocabili sul mercato immobiliare) corrispondendo al concedente la somma prevista per l’affrancazione.
Infatti, l’enfiteusi può estinguersi per:
– scadenza del termine (se trattasi di diritto concesso temporaneamente);
– per prescrizione in caso di non uso ventennale del diritto;
– per rinuncia ad esso;
– per affrancazione quando con atto unilaterale il concessionario paghi al proprietario un valore come stabilito dalle leggi speciali;
– per devoluzione quando il proprietario chieda giudizialmente la cessazione dei diritti dell’enfiteuta e la liberazione del fondo per il mancato adempimento degli obblighi a suo carico previsti.
Il diritto di abitazione, invece, si estingue con il decesso del soggetto che tale diritto deteneva.
Preso atto delle divergenze (incompatibili) esistenti fra i contenuti delle risposte da noi formulate sul tema e quanto asserito dal vostro tecnico di fiducia, la cosa migliore da fare è quella di consultare un notaio che potrà prendere visione delle carte: così come ha potuto fare il tecnico al quale vi siete rivolti che, sicuramente, dispone di ulteriori e più precisi elementi rispetto a noi.
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