Diritto di abitazione diritto di enfiteusi e rinuncia eredità


Il diritto di enfiteusi si trasmette per eredità, Il diritto di abitazione, invece, si estingue con il decesso del soggetto che tale diritto deteneva





Mio padre in vita ci ha donato dei terreni e l’abitazione dove risiedeva insieme a mia madre: su tale abitazione si erano mantenuti il diritto di abitazione. Poichè ha contratto diversi debiti, con i miei fratelli, avevamo pensato alla rinuncia dell’eredità visto che tutti gli immobili sono già stati donati in vita, pertanto, di fatto non rinunceremmo a niente. Ma il tecnico che ci sta seguendo dice che rinunciando alla eredità rinunciamo anche alla casa di famiglia in quanto mio padre aveva questo diritto di abitazione che si configura come titolo di proprietà.

Inoltre, è venuto fuori che mio padre ha un diritto di enfiteusi 1/1 su un fondo su cui ha costruito alcuni fabbricati…per questi immobili, sempre il tecnico, sostiene che non rientrerebbero nella rinuncia in quanto il diritto di enfiteusi non si configura come titolo di proprietà tant’è che sulla visura il diritto del concedente è per 1/1. Sostiene che il Catasto non è probatorio e che la proprietà si stabilisce solo in base agli atti depositati in conservatoria. Di fatti non li ha potuti donare.

In sostanza vorremmo capire se ciò è vero e, soprattutto, se dovessimo essere costretti ad accettare l’eredità con beneficio di inventario quali immobili sono a rischio di pignoramento. E se nel frattempo dovessero arrivare dei nuovi decreti ingiuntivi a nome del defunto come comportarci ovvero se ritirarli oppure aspettare che vengano indirizzati a noi eredi. Infine, avremmo bisogno di sapere come comportarci in relazione ai decreti ingiuntivi già impugnati da mio padre in vita e di cui ad oggi ancora non si sa nulla.

Abbiamo già ampiamente discusso le problematiche relative alla rinuncia all’eredità e al diritto di enfiteusi del defunto in questo articolo, al quale rimandiamo.

Ribadiamo che, a nostro parere, il diritto di enfiteusi sia trasmissibile per successione ereditaria: se tale diritto si trasmette per successione, anche i fabbricati costruiti sul fondo concessi in enfiteusi possono essere affrancati dall’enfiteuta erede (diventando beni liberamente collocabili sul mercato immobiliare) corrispondendo al concedente la somma prevista per l’affrancazione.

Infatti, l’enfiteusi può estinguersi per:
– scadenza del termine (se trattasi di diritto concesso temporaneamente);
– per prescrizione in caso di non uso ventennale del diritto;
– per rinuncia ad esso;
– per affrancazione quando con atto unilaterale il concessionario paghi al proprietario un valore come stabilito dalle leggi speciali;
– per devoluzione quando il proprietario chieda giudizialmente la cessazione dei diritti dell’enfiteuta e la liberazione del fondo per il mancato adempimento degli obblighi a suo carico previsti.

Il diritto di abitazione, invece, si estingue con il decesso del soggetto che tale diritto deteneva.

Preso atto delle divergenze (incompatibili) esistenti fra i contenuti delle risposte da noi formulate sul tema e quanto asserito dal vostro tecnico di fiducia, la cosa migliore da fare è quella di consultare un notaio che potrà prendere visione delle carte: così come ha potuto fare il tecnico al quale vi siete rivolti che, sicuramente, dispone di ulteriori e più precisi elementi rispetto a noi.

10 Agosto 2021 · Lilla De Angelis


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