Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) bisogna indicare l’importo complessivo effettivamente percepito dal dichiarante per il mantenimento del figlio nel secondo anno precedente quello di presentazione della DSU/ISEE, e non l’importo (complessivo annuo) disposto dal giudice nella sentenza di separazione o di divorzio.
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