Ludmilla Karadzic

La società cessionaria del credito è tenuta a dimostrare al debitore di essere legittimata ad avanzare la pretesa creditizia: tenuto conto che le notifiche di cessione del credito possono essere effettuate cumulativamente con la pubblicazione di avvisi sui quotidiani nazionali o, addirittura, con i supplementi della gazzetta ufficiale, ciò nondimeno i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione contrattuale impongono al creditore di collaborare per ricostruire la filiera delle cessioni intervenute nel tempo, in modo che il debitore riconosca nell’ultimo cessionario il legittimo creditore.

Piuttosto, il vero problema sembra essere un altro: il cessionario del credito non può assolutamente modificare, in modo unilaterale, il piano di rientro concordato fra debitore e creditore originario: a meno che il debitore non abbia ritardato il pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, nel qual caso il cessionario può invocare la risoluzione del vecchio contratto e la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT), avendo così diritto al pagamento del debito residuo in un’unica soluzione oppure alla stipula di un nuovo piano di ammortamento, condizione senz’altro più favorevole per il debitore rispetto alla soluzione di rimborso del debito in unica soluzione, senza , quindi, il beneficio della dilazione.


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