Sono soggette ad annullamento le cartelle esattoriali che si riferiscono a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo inferiore a 5 mila euro: ma il beneficio non è assolutamente riferito all’importo delle rate da pagare per la definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi pendenti.
A questo link è possibile verificare se fra le cartelle esattoriali (o gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi) incluse nei piani di pagamento – riferiti alle definizioni agevolate Rottamazione-ter e/o Saldo stralcio – siano eventualmente presenti carichi, affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la normativa vigente ha previsto l’annullamento (articolo 4 commi da 4 a 9 del decreto legge 41/2021).
Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergeresse la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge, se il debitore è in regola con il pagamento delle rate precedenti e se, nel periodo d’imposta 2019, il debitore ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro, egli potrà stampare in autonomia i nuovi bollettini di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi interessati dall’annullamento.
In caso di pagamenti già effettuati, purtroppo, non è prevista la restituzione di quanto eventualmente pagato e non dovuto ex legge 41/2021.
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