In caso di omessa dichiarazione, il termine per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per effetto degli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (per dichiarazione non omessa, ma considerata infedele, il termine è quadriennale).
Gli avvisi di accertamento d’ufficio IRPEF per i periodi d’imposta a partire dal primo gennaio 2016, potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento d’ufficio puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Quindi per la dichiarazione dei redditi omessa nel 2015 e relativa all’anno di imposta 2014 il termine di decadenza per l’invio dell’accertamento è il 31 dicembre 2021.
I rischi che corre, non versando quanto preteso dall’Amministrazione finanziaria, sono il pignoramento del conto corrente, l’iscrizione di ipoteca secondaria sull’immobile di proprietà (se il carico debitorio supera i 20 mila euro) nonchè il fermo amministrativo sul veicolo a lei intestato.
Siamo ancora nella fase di notifica dell’avviso di accertamento: decorsi 60 giorni, in mancanza di ricorso o del pagamento di quanto preteso, l’avviso di accertamento diverrà immediatamente esecutivo (non ci sarà bisogno di una cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione). Per trovare il riferimento del carico debitorio nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia), dovrà attendere, quindi, che trascorrino almeno i 60 giorni da oggi e che l’Agenzia delle Entrate affidi la riscossione coattiva del debito accertato (e non opposto) ad AdER.
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