Piero Ciottoli

Nel contratto di locazione sottoscritto, se si tratta di quello standard approvato dalle associazioni di categoria, dovrebbe essere prevista la facoltà di recesso da parte del conduttore che può risolvere il contratto in qualsiasi momento, tramite preavviso da comunicare al locatore, senza motivazione, almeno tre mesi prima della data in cui si intende rilasciare l’immobile.

Se non è previsto il diritto di recesso da parte del conduttore, bisogna far riferimento allla clausola inerente la durata del contratto: almeno sei mesi antecedenti alla prima scadenza contrattuale, il conduttore potrà esercitare la disdetta del rinnovo tacito, inviando comunicazione con raccomandata AR al locatore, senza alcuna esigenza obbligata di motivazione.

Può darsi che non ci sia stata, da parte dell’erede del locatore, alcuna formale comunicazione scritta dell’avvenuto decesso di quest’ultimo al conduttore, tuttavia, da quanto ci sembra di capire, da un certo momento in avanti, i canoni sono stati corrisposti all’erede, al quale va, pertanto, indirizzata la comunicazione di disdetta del tacito rinnovo. In pratica, la richiesta (scritta o orale) di riscuotere i canoni di locazione da parte del figlio erede è equivalente ad aver notificato, al conduttore, l’avvenuto decesso del locatore che ha sottoscritto il contratto ed il subentro del figlio negli obblighi e nei diritti del de cuius.


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