Paolo Rastelli

Non si può certo imputare all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) di aver ignorato l’assegnazione giudiziale dell’uso del veicolo al coniuge separato: la notifica del preavviso di fermo amministrativo può essere effettuata esclusivamente nei confronti del proprietario debitore inadempiente del veicolo in base ai dati trascritti nel Pubblico Registro Automobilistico.

Pagare il debito, rateizzare o, addirittura, opporsi al preavviso perchè il veicolo è funzionale all’attività professionale del proprietario oppure è utilizzato per il trasporto di soggetti diversamente abili presenti nella famiglia anagrafica del proprietario è questione interna al nucleo familiare.

In teoria, qualora il debito esattoriale non venisse soddisfatto nei termini ed il provvedimento di fermo amministrativo venisse disposto da AdER, sarebbe sua moglie a poter adire il giudice per lamentare l’impossibilità di utilizzare il bene assegnatole nella sentenza di separazione e chiedere un risarcimento del danno.

Infine, va ricordato che l’assegnazione del veicolo in base a sentenza giudiziale al coniuge separato, dovrebbe essere stato comunicato, entro 30 giorni dalla data di esecutività della sentenza di separazione (o dell’accordo omologato), al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, per l’obbligatorio aggiornamento della carta di circolazione.

Ai sensi della legge 120/2010, infatti, l’aggiornamento della carta di circolazione si rende necessario nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato o di utilizzo, in forza di un provvedimento di affidamento giudiziale.


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